Tribunale. di PRATO 

Né può condividersi l’assunto della banca secondo cui non dovrebbero considerarsi gli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia dell’usura.

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La Corte Costituzionale con pronuncia 29/2002 sulla legittimità costituzionale della L. 24/2001 ha precisato che: 

 

“va in ogni caso osservato –e il rilievo appare in sé decisivo- che il riferimento, contenuto nell’art. 1 , comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile –senza necessità di specifica motivazione- l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori

 

Pertanto la banca non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, con riferimento al precetto notificato. Leggi sotto la sentenza completa

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