Come i contribuenti ben sanno, Equitalia procede ad inviare a mezzo posta raccomandata le famigerate cartelle di pagamento.
Però è bene sapere anche che questo modo di procedere è totalmente errato e la sua adozione e causa di inesistenza dell’atto spedito in questo modo.
Vediamo perchè.
Quando il legislatore ha voluto autorizzare determinati enti ad usare direttamente il mezzo postale, lo ha detto a chiare e precise lettere, come emerge dall’esegesi normativa che evidenziano le diverse formulazioni giuridiche dell’art. 26 DPR 602/1973.
La stesura originaria della norma così disponeva:
“La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essereeseguita anche mediante invio, DA PARTE DELL’ESATTORE, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.”
A seguito della modifica legislativa dell’art. 12 comma I°, D.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, spariva dalla norma l’inciso “da parte dell’esattore” riferita alla notificazione mediante invio a mezzo posta.
Il vigente art. 26 del DRP 602/1973 è stato successivamente modificato con D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 con conferma della rimozione dell’inciso “da parte dell’esattore”: “1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda […]”.
Pertanto, come detto, è stato eliminato dal legislatore ogni riferimento e ogni locuzione originariamente stabiliti in merito “all’esattore”, soppressione alla quale non si può non attribuire il preciso senso di una esplicita volontà del legislatore di escludere la facoltà, precedentemente riconosciuta, dell’esattore ad eseguire direttamente la notificazione della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
L’avvenuta cancellazione ex lege di tale soggetto come titolare del potere di notifica mediante uso della posta con le citate modalità esecutive non lascia campo ad alcuna discussione sul fatto che la notificazione a norma dell’art. 26 DPR 602/1973 non può essere effettuata dal concessionario se non avvalendosi dell’intermediazione di uno dei soggetti ai quali la stessa norma attribuisce in via tassativa il potere di notifica tout court, cioè in ogni forma normativamente prevista, inclusa quella con il mezzo della posta.
Equitalia non rientra tra tali soggetti autorizzati.
Alla stessa ineludibile conclusione porta, peraltro, anche la piana lettura dell’art. 14 L. n. 890/1982 che dispone testualmente che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari”.
Ergo Equitalia, quale mera concessionaria della riscossione o agente della riscossione, non è soggetto abilitato alla notifica a mezzo posta, Equitalia non è un ufficio finanziario.
Equitalia è preposta unicamente alla riscossione mentre la norma suindicata è riservata unicamente agli uffici che esercitano la potestà impositiva.
Pertanto, alla luce del predetto rilievo normativo e come confermato da copiosa giurisprudenza, l’agente della riscossione Equitalia non è legittimata a notificare direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento la cartella di pagamento in oggi impugnata.
La notifica compiuta da un soggetto non abilitato non può che essere considerata inesistente.
Fortunatamente la giurisprudenza sul punto è confortante e segue la corretta interpretazione delle norme (Comm. Trib. Veneto Vicenza 37/2012; Comm. Trib. Genova 125/2008; Cass. Civ. 398/2012) nonostante Equitalia proceda incessantemente a “notificare” le cartelle di pagamento a mezzo posta raccomandata.
Emblematica e tranciante sul punto è la Commissione Tributaria Regionale della Liguria (organo di secondo grado) che ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato l’inesistenza della cartella spedita a mezzo posta.Comm Trib Reg Genova 150-2013
I contribuenti hanno un’arma in più per contrastare l’illegittimo e temerario modo di agire di Equitalia nella sua qualità di longa manus di uno Stato che ormai non difende più i suoi cittadini ma esclusivamente i grandi capitali,mandando sul lastrico milioni di famiglie.
Studio legale
Avv. Marco Mori