Essendo l’Italia una società registgrata presso la SEC americana (equivale alla nostra consob), tutte le richieste di pagamento, come ad esempio le tasse (casa, automobile, sevizi vari), i verbali, le cartelle esattoriali inviate dalla Società Italia o da altre società che ad essa sottostanno (in pratica i vari Ministeri), dal punto di vista prettamente giuridico sono dei contratti.

E, in generale, affinché un contratto sia valido necessita di due figure: un Proponente, colui che propone il contratto, e un Rispondente, colui che può accettare o rifiutare il contratto.

La validità di un contratto scritto è data dalla firma in umido del Proponente.

Il Rispondente può accettare il contratto firmandolo a sua volta in umido o può accettarlo per silenzio assenso dove previsto.

Quest’ultimo caso, che riguarda il contratto unilaterale e, cioè, il contratto con obbligazioni a carico del solo Proponente, è disciplinato dall’art. 1333 c.c., il quale stabilisce che:

“la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”.

Ecco che si comprende facilmente che noi, nei confronti di tutte le richieste di pagamento pervenute dalla Società Italia (e anche dalle Banche) siamo i Rispondenti.

Se non conosciamo la Verità, accettiamo e paghiamo quanto richiestoci per silenzio assenso.

Conosciuta la Verità, però, è nostra facoltà decidere di non accettare il contratto (è sufficiente barrare il contratto in diagonale, scrivere “NULLO” al sopra della barra e aggiungere la seguente dicitura:

“RIGETTO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO E NEGO IL CONSENSO AL PRESENTE PROCEDIMENTO. SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308. NEGO L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI UCC 1-103”.

Infine, basta firmare, aggiungere la data e rinviare al Proponente.

Come si può notare nella dicitura soprastante vengono utilizzati dei codici: UCC 1-308, UCC 1-103.

Cosa significano?

UCC è la sigla dell’Uniform Commecial Code, codice stampato per la prima volta nel 1952, che rappresenta la prima ed unica legge per quanto riguarda il commercio internazionale: viene utilizzato in tutto il Mondo, ma è usato in modo criptico.

Difatti, non viene insegnato nelle Accademie di Diritto, pertanto, la maggior parte dei giuristi, degli avvocati e dei magistrati conosce poco o per nulla questo strumento.

Tutte le aziende e gli Stati che sono iscritti per autocontrollo alla S.E.C. sottostanno alle leggi dell’UCC.

Ecco che, quindi, anche l’Italia ed i suoi cittadini devono sottostare alle leggi dell’UCC.

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