Vi racconto in questo articolo un episodio che mi è capitato da un Notaio di cui non farò il Nome, ma si trova in provincia di Imperia, e presso il quale si doveva fare un compromesso firmato da una parte da un soggetto giuridico e dall’altra da un Trust Autodichiarato.

La riunione è durata circa 5 minuti, quando il signore in questione chiede i documenti del trust, e riceve una LR apostillata dalla prefettura.. Non la legge nemmeno, in quanto dice solo un Notaio può creare un trust.

Gli faccio notare che il documento di passaggio di proprietà di una eredità a cui faceva riferimento il compromesso era firmato presso agenzia delle Entrate dal Trust autodichiarato, firmato e timbrato riconoscendo quindi il documento apostillato come valido per la composizione del Trust autodichiarato.

Il notaio in questione in realtà non legge nemmeno la mia documentazione e dice che nel documento dell’agenzia delle entrate si fa riferimento a COGNOME NOME ignorando totalmente che quel che conta è chi firma il documento che è stato appunto il trustee Nome e Cognome con tanto di timbro.

Siamo alla ignoranza totale da parte del notaio o si tratta di arroganza e il non voler ammettere un Istituto, quello del Trust autodichiarato che decisamente gli porta via lavoro e guadagni se tutti lo conoscessero?

Per chi non lo sapesse, ivi incluso il Notaio in questione vi riporto la definizione del Trust AutoDichiarato e le relative Sentenze della Cassazione che lo rendono legittimo al di sopra di ogni possibile negazione da parte di chichessia:

Il trust si dice autodichiarato quando il disponente (o Settlor) e l’amministratore (o trustee) coincidono, nel senso che il disponente elegge se stesso come gestore dei beni che vengono conferiti nel trust, da amministratore nell’interesse del beneficiario (o beneficiary) che nel nostro caso coincide con l’essere umano per la realizzazione di un preciso scopo.

a bene vedere la legittimità del trust autodichiarato si ricava dalla stessa portata della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 – attraverso la quale l’istituto del trust ha trovato ingresso nel nostro ordinamento – che all’art.2 pur prevedendo l’esistenza di 2 figure giuridiche del disponente (o Settlor) che è nel nostro caso il Soggetto Giuridico COGNOME NOME e del gestore amministratore (o trustee) che nel nostro caso è una Personalità Giuridica legale Rapprentante, non richiede che queste 2 figure debbano necessariamente essere costituite da persone diverse.

Superate le diffidenze iniziali legate al pericolo di  un uso improprio, la legittimità del trust autodichiarato viene sempre più affermandosi nell’ordinamento italiano, il quale dimostra di dare maggiore attenzione alla bontà dello scopo con esso realizzato, piuttosto cher all’identità dei soggetti coinvolti…

Eppure ci sono Notai che ne negano l’esistenza per paura di perdere la loro autorità…

La legge n. 112/2016 conferma la validità dell’istituto riconoscendo la possibilità  di diventare amministratori di persone disabili (il soggetto giuridico debitore è equivalente ad una persona disabile in quanto non è in grado, per lo Stato, di fare molte cose dal punto di vista giuridico) quindi diventa possible istituire un trust nominando se stessi quali gestori del patrimonio a tutela del benessere e autonomia del figlio (soggetto giuridico) beneficiario, con la concessione di particolari sgravi discali esenzioni ed incentivi.

Una ulteriore prova della legittimità del trust autodichiarato è stato data dalla Corte di cassazione che con la sentenza del 26 ottobre 2016 n. 21614, pur occupandosi di un profilo fiscale, ne ha previsto implicitamente l’ammissibilità.

In pratica la Corte di Cassazione discostandosi dal precedente indirizzo giurisprudenziale, approda ad una soluzione completamente opposta, sostenendo che la costituzione del trust accompagnato dal conferimento di beni non determina un loro reale trasferimento in capo al gestore, ma ha solo una efficacia “segregante” fino al trasferimento vero e proprio dei beni a favore del beneficiario (l’essere umano nel  nostro caso), assumento la funzione di una donazione indiretta.

Infatti l’amministratore non diventa proprietario dei beni ed è tenuto a trasferirli al beneficiario in esecuzione al programma negoziale stabilito per la donazione indiretta.

Ne deriva che, stando a quanto stabilito dalla Suprema Corte, l’imposta sulla successione e donazioni non si applica all’atto della costituzione di un trust autodichiarato perchè manca il presupposto impositivo costituito dall’arricchimento patrimoniale

Quindi tornando al Notaio in questione gli faccio notare oltre quindi alla perfetta validità e legalità del Trust Autodichiarato, che si conferma come un’ ottimo strumento di pianificazione del patrimonio in ragione della “segregazione” dei beni conferito nel trust, finalizzato alla tutela dei familiari e alla ottimaale gestione del passaggio generazionale.

Essendo un Pubblico ufficiale e avendo rifiutato di creare un compromesso per il fatto di non aver riconosciuto la legalità del Trust autodichiarato, pretendendo che a firmare fosse il soggetto Giuridico Amministrato dal Trustee,  potrei volendo denunciarlo per Omissione di Atti di ufficio art 328 del Codice Penale. Riporto testuale l’articolo dal CP

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (1) un atto del suo ufficio (2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblicao di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (3).

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